martedì 11 agosto 2009

E gli attuali Comuni?


Con la costituzione del Comune Unico della Carnia che ne sarà degli attuali Comuni?
Il Dlgs 297/2000 all’art. 16 prevede già che nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Stabilisce anche che lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto.
Gia la legislazione vigente prefigura quindi un Comune articolato in Municipi, entrambi a suffragio universale. Nel nostro caso avremo quindi la possibilità di eleggere direttamente sia i rappresentanti nel Municipio ex Comune che quelli del Comune Carnia. Se poi, tornando alla storia, ai Municipi attribuissimo invece il nome di Comunità, potremmo immaginare 28 Presidenti di Comunità che formano il Consiglio del nuovo Comune, con il Sindaco ad elezione diretta.
Ai sensi del comma 6 dell’art.27 dello stesso Dlgs avremmo poi che “al comune montano nato dalla fusione dei Comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali”.
Se poi ritenessimo di non essere ancora preparati per un passaggio del genere, si può percorrere la strada dell’Unione dei Comuni prevista dall’art. 32, ma non come escamotage per avere qualche contributo in più, come è avvenuto in questi anni, ma organizzando l’Unione dei Comuni della Carnia, come propedeutica alla fusione nel Comune unico.

1 commento:

  1. costituendo un comune con 28 (o più?) comunità, ai comuni che non ci saranno più potremo attribuire servizi con adeguate risorse. per esempio: sanità (socio - sanitaria) per il benessere individuale e sociale della persona; manutenzione del territorio; cultura...

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